Denominazione e sede
Art. 1) E’ costituita l’Associazione denominata “Associazione Amici Cassa di Risparmio di Roma” o “A.A.C.R.R”,
Art. 2) L’Associazione ha la propria sede legale in Circonvallazione Trionfale 25, int. 1b, 00195 Roma - L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire sedi operative, dipendenze o sedi periferiche in altre località, in Italia o all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. La sede potrà essere trasferita nell’ambito dello stesso Comune di Roma, con la semplice decisione dell’organo amministrativo, senza che sia necessario procedere alla modifica del presente Statuto.
Finalità
Art. 3) L’Associazione non persegue scopi di lucro e vieta espressamente sia lo svolgimento di attività diverse da quelle indicate dal successivo art. 4, nonchè la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
In caso di scioglimento anticipato, tutti i beni sociali verranno destinati ad Associazioni e/o
Enti aventi finalità affini come disposto dal successivo art.34.
Art. 4) L’Associazione ha come scopo la difesa dei diritti e degli interessi economici e morali, sia collettivi che individuali di tutti gli iscritti alla associazione, la stessa, inoltre, potrà svolgere tutte le attività aventi finalità di assistenza, solidarietà sociale e/o sviluppo culturale dei propri associati.
Essa intende operare, in particolare, nei settori di:
- Volontariato, con lo scopo di svolgere funzioni di solidarietà sociale e di sostegno diretto e/o indiretto verso i Soci, senza fini di lucro, avvalendosi delle prestazioni personali e volontarie gratuite dei Soci, dei simpatizzanti, di professionisti e/o di altre Istituzioni similari;
- Svolgimento delle funzioni d’informazione e contribuzione alla costruzione di una rete di attività dirette a intervenire tra le necessità dei Soci e le peculiarità offerte dalle diverse associazioni di volontariato, nonché attivare centri d’ascolto per i soci;
- Promozione di seminari, raccolte individuali di storie e narrazioni autobiografiche, visite guidate, visite naturopate e partecipazione in proprio a manifestazioni pubbliche e private per la diffusione del volontariato e dei principi di solidarietà;
- assistere i propri iscritti sia direttamente, che tramite professionisti convenzionati, in tutte le questioni legali, tributarie, fiscali e amministrative, nei confronti degli enti pubblici e privati;
- elaborare studi, progetti e proposte, anche in collaborazione con enti pubblici, relativamente a questioni relative alla materia del lavoro, previdenza, assistenza o comunque di interesse sociale e culturale che riguardino i propri associati;
- promuovere l’attività di patronato anche in convenzione, per l’assistenza legale, fiscale, tributaria, sociale, assistenziale e previdenziale;
- promuovere ed organizzare servizi di consulenza, assistenza ed informazione agli associati, in materia legale, fiscale, amministrativa, consulenza del lavoro, informatica, finanziaria, commerciale, assicurativa e in tutte quelle occorrenti nell’interesse generale degli iscritti;
- organizzare o partecipare a convegni, incontri, seminari e dibattiti relativi alle materie di cui si occupa l’associazione;
- promuovere e sviluppare la solidarietà tra i suoi soci, fornendo loro ogni possibile consulenza e aiuto, favorendo, altresì, tutte le possibili iniziative per lo sviluppo culturale e sociale;
- Svolgere direttamente o tramite professionisti convenzionati, l’attività diretta all’assistenza sociale e/o socio sanitaria nei confronti dei soci, anche attraverso la collaborazione con gli enti e le istituzioni del territorio di appartenenza.
- Promuovere tra i soci la cultura e lo sport in tutte le sue forme;
- Promuovere la tutela dei diritti civili degli associati;
- Tutela e rappresentanza sindacale degli interessi economici e morali degli associati.
L’Associazione, inoltre, potrà svolgere tutte le attività accessorie che si considerano necessarie, integrative e funzionali al raggiungimento dei propri fini istituzionali.
L’Associazione, per il raggiungimento delle sue finalità, può partecipare, sia direttamente che indirettamente, in tutti quegli enti e/o organismi, sia pubblici che privati, che perseguono fini assimilabili ai propri, nominando anche dei propri rappresentati al loro interno.
Durata
Art. 5) La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.
Soci
Art. 6) Possono essere soci dell’Associazione (senza alcuna distinzione di sesso, razza, pensiero e religione) tutti gli ex dipendenti della Cassa di Risparmio di Roma, sia in pensione che in servizio, nonché tutti i familiari dei soggetti indicati, i simpatizzanti della ex Cassa di Risparmio di Roma e le persone giuridiche che condividono i principi indicati nell’oggetto sociale. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
Art. 7) Possono aderire all’associazione sia persone fisiche che persone giuridiche.
I partecipanti all’associazione si distinguono in:
A) Soci Fondatori- coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione, come da
atto costituivo
B) Soci Ordinari – coloro che sono stati ammessi, dopo la presentazione della relativa
domanda.
C) Sostenitori – coloro che non intendono aderire all’associazione e, in quanto tali, non
acquisiscono la qualifica di socio, ma si limitano a contribuire alla stessa con eventuali
contributi liberi e volontari e/o con la propria attività in favore dell’associazione e/o
degli associati, senza alcun vincolo od obbligo.
Art. 8) L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. Il Consiglio Direttivo è tenuto a motivare il diniego ad una domanda di ammissione.
Art. 9) Tutti i soci hanno diritto di:
• partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
• partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate anche per
l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
• godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.
I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell’art. 17 del presente Statuto.
Ai Soci potranno essere rimborsate le spese sostenute per l’attività prestata, previa approvazione di tale attività da parte del Consiglio Direttivo e consegna dei giustificativi di spesa.
Art. 10) Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative annuali determinate dal Consiglio Direttivo. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili. I sostenitori sono esonerati da qualsiasi obbligo, anche in merito al versamento delle quote annuali.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 Dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
Art. 11) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
La sospensione o l’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso al versamento anche di una sola annualità, o ponga in essere comportamenti contrari agli scopi o agli interessi sociali, o che possano creare pregiudizio al buon nome ed alla reputazione dell’Associazione, o che comunque provochino danni materiali o all’immagine dell’Associazione stessa. La sospensione o l’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta dal Collegio dei Probiviri, a maggioranza assoluta dei suoi membri, ed è comunicata mediante lettera o email al socio interessato. Contro il provvedimento di espulsione il socio interessato può presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione utile.
Art. 12) La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione, né alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Art. 13) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
Assemblea dei Soci
Art. 14) Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Probiviri.
Art. 15) L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.
Art. 16) L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 2/3 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante invio di e-mail/lettera cartacea o pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione, o affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Art. 17) Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni, purché in regola con il pagamento delle quote associative. A ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto nè di parola nè di voto attivo e passivo.
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di dieci deleghe.
Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione del Presidente dell’Assemblea stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
Art. 18) All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:
• approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso e il preventivo di spesa per l’anno successivo;
• eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti ai sensi dell’art. 22;
• eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
• eleggere i membri del Collegio dei Probiviri.
• deliberare sui ricorsi in tema di espulsione dei soci e su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
IN SEDE STRAORDINARIA:
• deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell’Associazione;
• deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
• deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
Art. 19) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza dal Vice-Presidente, o, in via subordinata, dal socio più anziano, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Art. 20) Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.
Per deliberare la trasformazione, fusione o scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
Art. 21) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per 15 giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione e/o inviati via email e/o pubblicati sul sito web.
Consiglio Direttivo e Presidente
Art. 22) Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni quattro esercizi. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato per gravi motivi dall’Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, fatta eccezion per quanto previsto nell’atto costituivo, viene cooptato il primo dei non eletti, o in difetto, viene eletto un nuovo componente dall’assemblea, con durata pari ai membri in carica.
Nella prima riunione del Consiglio Direttivo, indetta dal Presidente, verranno eletti tra i membri del Consiglio, un vice Presidente, un Segretario, un vice Segretario, un Tesoriere e un vice Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
Art. 23) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare
• le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
• le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
• le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente, la scelta e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
• la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
• la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
• la presentazione all’assemblea di un piano programmatico e di spesa relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale
• la fissazione delle quote sociali annuali ed eventuali quote straordinarie;
• la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni, stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
• la redazione e approvazione dei Regolamenti interni per il funzionamento dell’associazione e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
• la delibera sull’ammissione di nuovi soci, la sospensione e l’espulsione degli stessi, dietro proposta del Collegio dei Probiviri ex art. 11;
• ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
Art. 24) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso inviato via email o lettera, da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno 1/3 dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, nell’ordine, dal vice Presidente, dal consigliere più anziano o un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art.25) Il Presidente ha il potere di firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. È eletto dall’Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni quattro anni.
Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
Art. 26) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Art. 27) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.
Segretario e Tesoriere
Art. 28) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
Art. 29) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
In sua assenza o indisponibilità, il vice segretario provvede a tali compiti
Art. 30) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. In caso di impedimento, anche temporaneo, a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca dei medesimi, le funzioni di questi saranno assunte dai loro vice, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina.
Art. 31) Il collegio dei Probiviri costituisce l’organo interno di garanzia per giudicare in merito alla sospensione e all’espulsione dei soci, su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all’interno dell’Associazione.
I Probiviri sono nominati dall’Assemblea in un numero di tre, di cui uno con qualifica di Presidente, durano in carica quattro esercizi. La carica di Proboviro è gratuita, salvo l’eventuale rimborso delle spese ed è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.
Il Presidente del Collegio dei probiviri provvede a convocare le riunioni del collegio, ogni volta che lo ritenga necessario o utile. Le decisioni vengono approvate a maggioranza.
In caso di recesso dall’Associazione o di dimissioni da parte di uno dei componenti del Collegio, fatta eccezione per quanto previsto dall’atto costitutivo, viene cooptato al suo posto il primo dei non eletti, o in difetto, viene eletto un nuovo componente dall’assemblea, con durata pari ai membri in carica
Patrimonio ed esercizio finanziario
Art. 32) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- Beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
- Quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati e dei Sostenitori
- Contributi, erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- Proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
Art. 33) L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
Scioglimento
Art. 34) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Norme finali
Art. 35) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle di competenze del collegio dei probiviri o che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.
Art. 36) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo in data 4 Gennaio 2017 .